
Secondo la Legge n.122 del 5 febbraio 1992,che disciplina le attività di autoriparazione, solo le officine iscritte al registro delle imprese di autoriparazione possono installare i dispositivi di protezione ROPS e, quindi, solo i titolari di queste officine potranno sottoscrivere le dichiarazioni di corretta installazione. In deroga a questa norma, se l’azienda agricola è provvista di officina, l’articolo 14, comma 12 del Decreto Legislativo n. 9 del 29 marzo 2004 consente l’attività di autoriparazioneautoriparazione sui propri mezzi, e quindi anche l’installazione di strutture di protezione ROPS; in questo caso il titolare dell’azienda agricola potrà
sottoscrivere la dichiarazione di corretta installazione conforme alle Linee guida Ispesl-Inail.
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